Sono interessato al Servizio Civile

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. È un’occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, è una crescita professionale e di responsabilità, è uno strumento di pace e di integrazione, che aiuta chi vive un disagio o ha minori opportunità, è un’occasione di confronto con altre culture e una risorsa per il Paese.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che sono un indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

No, il Servizio Civile non è assimilabile ad alcuna forma di lavoro di natura subordinata o parasubordinata. È un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. Costituisce altresì un’opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.

ll Servizio Civile Universale è un sistema che prevede diversi attori:

  • i volontari, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio Civile nel settore di intervento prescelto;
  • lo Stato, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l’intero sistema;
  • gli Enti promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo degli enti del Servizio Civile Universale;
  • l’intera comunità, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio Civile.

Il Servizio Civile può essere svolto anche all’estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all’Albo.

Tra gli allegati al Bando di partecipazione al Servizio Civile Universale, sono indicati – laddove previsti – i progetti la cui sede di svolgimento è all’estero.

Sì, non vi è incompatibilità assoluta tra svolgimento del Servizio Civile e la prestazione di altre attività lavorative, gli operatori volontari possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo se lo svolgimento di queste ultime risulta compatibile con il corretto espletamento del Servizio Civile.  

La durata del servizio è di 12 mesi. Alcuni progetti possono prevedere una durata inferiore fino ad un minimo di 8 mesi.

L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di Servizio Civile:

  • riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
  • valutazione del Servizio Civile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore di quello prestato presso gli Enti Pubblici, se espressamente previsto nei relativi Bandi di selezione;.rilascio dell’attestato al completamento del periodo di Servizio Civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è svolta prima della scadenza del progetto);

I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all’estero. Essi consistono nello svolgimento di attività inerenti i seguenti settori di intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

I bandi di partecipazione al Servizio Civile possono prevedere la realizzazione di progetti con misure aggiuntive, che si differenziano da quelli ordinari in quanto prevedono l’attuazione di una o due delle seguenti misure del Servizio Civile Universale introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2017:

  • un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
  • modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale di giovani con minori opportunità.
  • La misura, o le misure aggiuntive eventualmente previste, sono specificatamente indicate nei progetti.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che sono un indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

È possibile contattare direttamente gli enti di Servizio Civile titolari dei progetti o consultarne i siti:. Gli enti pubblicano sulla home page dei propri siti, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto (consultabile anche attraverso la piattaforma DOL, nella sezione “Scegli il tuo progetto”) che riporta le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

Sono state individuate alcune tipologie di giovani con minori opportunità di cui favorire la partecipazione ai progetti, di seguito elencate:

  • giovani con riconoscimento di disabilità fisica o psichica;
  • giovani con bassa scolarizzazione cioè in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore;
  • giovani con difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro;
  • “care leavers”, ossia quei giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale con presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari e/o dei centri per l’impiego.

Non possono presentare domanda i giovani che:

  • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • abbiano già prestato o stiano prestando Servizio Civile Nazionale o Universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
  • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono compresi anche gli stage retribuiti.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che sono un indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
  2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
  3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità oltre il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata nel progetto.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

Sì, la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del Servizio Civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l’esclusione all’avvio o durante il servizio.

Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno o per il rinnovo dello stesso sono in attesa di conoscerne l’esito e sono in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.

Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line).

Puoi accedere alla piattaforma DOL direttamente da https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando selezione volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli degli enti di Servizio Civile che hanno progetti nel bando di riferimento.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire l’identità SPID, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL soltanto attraverso il rilascio di apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.

Le credenziali del Dipartimento si possono richiedere se NON si hanno i requisiti per disporre dello SPID, quindi se si è cittadini di un Paese dell’Unione Europea o di un Paese Extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia. La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella di posta indicata. Attraverso il link riportato nella mail è possibile accedere alla pagina di modifica password.

È possibile presentare domanda solo se la propria età è compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni). Il compimento del ventinovesimo anno di età durante lo svolgimento delle attività progettuali non è causa di esclusione dal servizio.

Nell’ipotesi in cui il permesso di soggiorno dell’operatore volontario appartenente ad un paese Extra-UE dovesse scadere durante lo svolgimento del servizio, lo stesso potrà proseguire nell’espletamento delle attività progettuali, esibendo la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del suddetto permesso.

Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall’Ente titolare del progetto. A tal fine l’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio Civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.

L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l’ammissione a svolgere il Servizio Civile Universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.

No. L’attività svolta nell’ambito dei progetti di Servizio Civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Le spese di viaggio saranno rimborsate al volontario direttamente da questo Dipartimento, previa presentazione di richiesta sottoscritta dal volontario e dei relativi titoli di viaggio. La richiesta dovrà essere presentata dal volontario al responsabile dell’Ente che ne curerà l’inoltro a questo Dipartimento.

Per i volontari impegnati in progetti di Servizio Civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del Servizio Civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. È consentito l’utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN. L’accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

Ai volontari spetta un assegno di Servizio Civile mensile di euro 519,47 e l’importo annuale dell’assegno di Servizio Civile è di euro 6.233,64. 

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 519,47 euro spettanti ai volontari in Servizio Civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.

Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:

  • durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero;
  • ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:

  • 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
  • 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
  • 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

L’art. 18 del D.Lgs. n. 40 del 2017, prevede i seguenti benefici a favore dei giovani che hanno svolto l’esperienza di Servizio Civile:

  • riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso, al riguardo, presso Università ed Enti accreditati, la stipula di apposite convenzioni;
  • valutazione del Servizio Civile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore di quello prestato presso gli Enti Pubblici, se espressamente previsto nei relativi Bandi di selezione;
  • rilascio dell’attestato al completamento del periodo di Servizio Civile o di una certificazione relativa ai mesi di servizio svolti (se l’esperienza si è svolta prima della scadenza del progetto);
  • possibilità di riscattare i periodi di Servizio Civile prestato dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione. (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2).
Sono un volontario di Servizio Civile

All’atto della presentazione in servizio il responsabile del Servizio Civile, o il responsabile locale dell’ente accreditato, o il rappresentante legale dell’ente provvede a consegnare al volontario:

  • le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del Servizio Civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
  • copia del progetto ove sarà impegnato;
  • copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
  • i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il Servizio Civile;
  • il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

L’orario di servizio viene stabilito ed indicato dall’Ente nel progetto, in relazione alla natura dello stesso e dovrà essere articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Sarà cura dell’ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l’ente si attiverà per far “recuperare” le ore in più entro il mese successivo, con l’avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione delle ipotesi riportate nella FAQ “In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?” al cui contenuto si rinvia.

I progetti di Servizio Civile hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un monte ore variabile da 765 ore a 1145 ore in base ai mesi di durata del progetto.

I giorni di permesso ordinari variano da un numero minimo di 13 ad un massimo di 20, secondo la durata del progetto.

Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste ed aver usufruito dei giorni di permesso.

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso.

L’ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l’orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal  contratto nel sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.

I permessi consentono all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, per necessità familiari, per matrimonio, etc.); essi si conteggiano in giornate e non sono frazionabili in permessi orari.

Sì, sono previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.

In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:

  • 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
  • un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
  • 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
  • un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
  • fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap o assista familiari (parenti o affini entro il III grado) con handicap in situazione di gravità;
  • un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II – del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
  • 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
  • un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
  • 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
  • un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
  • un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
    • 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del Servizio Civile;
    • 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
    • 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
    • 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di Servizio Civile. 

Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli “idonei non selezionati”.

L’Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale – previa acquisizione della disponibilità del giovane – indica il nominativo del primo “idoneo non selezionato” che segue nella graduatoria.

L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto, a meno che l’interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell’ente su segnalazione di un volontario.

L’interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prenda servizio e successivamente interrompa il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.

L’assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell’Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall’Ente nella cartella personale del volontario.

L’operatore volontario, durante il periodo di Servizio Civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.

I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.

Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di Servizio Civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al Servizio Civile previsti dai medesimi bandi.

In caso di malattia dell’operatore volontario, l’ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.

L’Ente comunica al Dipartimento – Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego – i periodi di malattia eccedenti i 15 giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’esclusione dal servizio.

In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro 15 giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il 15° giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione consultabile sul sito in “Leggi e documenti” alla voce “Varie”.

L’Ente invia al Dipartimento (Servizio amministrazione e bilancio) e alla Regione o Provincia Autonoma alla quale è iscritto, una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell’incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata dalla struttura del servizio sanitario nazionale.

Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui l’operatore volontario presenti all’ente di impiego la denuncia dell’infortunio all’INAIL, è opportuno che l’ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell’INAIL l’incompetenza della stessa.

Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l’orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio Civile spetta l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

Il volontario invia al Dipartimento la denuncia di sinistro in modalità online, per il tramite di una piattaforma informatica fruibile lato Front End (Web) e raggiungibile al seguente indirizzo web: https://scuassicurazione.serviziocivile.it e/o attraverso smartphone, anche con App fruibile sugli store Android e IOS digitando “SCU Assicurazione” e deve essere trasmessa entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.

Per accedere all’area riservata è necessario utilizzare Codice e Password riservati, che l’Assicurato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica unitamente al certificato di polizza.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.

In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.

Gli Enti presso i quali si svolge il Servizio Civile.

Le ore di formazione generale di Servizio Civile Universale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.

La formazione, sia generale che specifica di Servizio Civile, deve essere svolta durante l’orario di servizio ed è obbligo dell’Ente effettuarla con tale modalità.

Qualora previsto dal progetto di Servizio Civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario munito di patente – almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.

L’ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l’operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l’automezzo utilizzato, ad assumersi l’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L’ente non può chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.

L’ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.

Nel caso il volontario metta a disposizione dell’ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all’ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l’orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l’ente.

Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio e a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:

  1. presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale;
  2. comunicare all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile;
  3. comunicare tempestivamente all’Ente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
    seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall’operatore locale del progetto (OLP);
  4. partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
  5. rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
  6. non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell’OLP;
  7. rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l’utenza, una condotta uniformata alla correttezza e alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
  8. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente;
  9. non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio Civile.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:

  1. rimprovero scritto;
  2. decurtazione del compenso, da un minimo pari all’importo corrispondente a un giorno di servizio a un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
  3. esclusione dal servizio.

Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione del compenso per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:

  1. inosservanza delle disposizioni relative all’orario dello svolgimento delle attività e all’assenza per malattia;
  2. condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con il personale dell’Ente e con gli altri volontari;
  3. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

La sanzione disciplinare della decurtazione del compenso fino a un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:

  1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della decurtazione dell’assegno di importo pari a un giorno di servizio;
  2. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall’operatore locale di progetto o del responsabile locale dell’Ente accreditato;
  3. comportamenti tesi a impedire o a ritardare l’attuazione dei progetti.

La sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio si applica al volontario per:

  1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della decurtazione del compenso fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni;
  2. persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l’impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
  3. comportamento da cui derivi un danno grave all’Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale o a terzi;
  4. comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
  5. assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell’Ente;
  6. assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell’addebito e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota all’interessato dall’Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni. 

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

È stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l’attestato di svolgimento del Servizio Civile Universale di cui all’articolo 19 del D.Lgs n. 40/2017, collegandosi al sito internet https://www.politichegiovanili.gov.it/area-riservata → area riservata ai volontari, attraverso lo SPID o con le credenziali ricevute per accedere nella piattaforma DOL. L’attestato potrà essere scaricato e stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell’attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
L’attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di Servizio Civile Universale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017.

Nell’ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell’attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi alla casella di posta attestati@serviziocivile.it 

Dovranno continuare a presentare la richiesta alla suddetta casella gli operatori volontari che hanno terminato il Servizio Civile da oltre 24 mesi.

Gli operatori volontari che non si trovino nella condizione di poter ottenere l’attestato perché hanno interrotto il servizio prima della scadenza prevista, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale una certificazione relativa al periodo di servizio svolto utilizzando la casella di posta certificati@serviziocivile.it.

L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:

  • Utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • Utilizzando le credenziali di accesso:
    • Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l’utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.
    • Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).

Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica.

Di una certificazione che riporta il totale degli assegni di Servizio Civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall’art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322, secondo la normativa vigente in materia.

Il Certificato può essere prodotto autonomamente da ciascun operatore volontario, che ha prestato servizio come volontario di SCU in Italia o all’estero, attraverso procedura informatica.

Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall’Area Volontari – Sezione riservata ai volontari.

La certificazione unica è resa disponibile nell’Area Volontari – Sezione riservata ai volontari – entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La CU 2025 (riferita ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2024), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino al 28 febbraio 2025, quando sarà sostituita dalla CU 2026 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2025).

Consultando il sito https://www.politichegiovanili.gov.it/ è possibile trovare ulteriori informazioni.

Altrimenti è possibile contattare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale utilizzando i seguenti recapiti:

Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30)

telefono: 06.67792600
e-mail: urp@serviziocivile.it
e-mail: domandaonline@serviziocivile.it

Sono interessato alla Leva Civica

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. È un’occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, è una crescita professionale e di responsabilità, è uno strumento di pace e di integrazione, che aiuta chi vive un disagio o ha minori opportunità, è un’occasione di confronto con altre culture e una risorsa per il Paese.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che sono un indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

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Sono un volontario alla Leva Civica

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